Avvocati e magistrati, i vantaggi del "meticciato"
Giovedì 1 Luglio 2010
di Gian Paolo Prandstraller
(Corriere della sera - 29 giugno 2010) La nozione antropologica di "meticciato" sta avendo grande fortuna. Il significato basico di essa è quello di fusioni di razze e culture. Il fenomeno è più che comprensibile in un'epoca come la presente di grandi migrazioni e di incontri e scontri di civiltà.
Esiste - accanto a un meticciato che investe le società e gli individui - anche un meticciato tra forme artistiche, etiche, alimentari, mode, ecc. e tra «istituzioni»; consistente quest'ultimo nella compenetrazione tra istituzioni diverse che non riescono a funzionare quando rimangono barricate in se stesse e ostili ad ogni condivisione funzionale.
Nel nostro Paese un caso importante è quello della magistratura, chiusa in sé stesa e nettamente separata dall'avvocatura, poco propensa a concedere a quest'ultima surroghe e/o esercizi parziali delle proprie attività. Nello stesso tempo la magistratura non è in grado di smaltire il proprio lavoro, per ragioni complesse che non è possibile rimuovere in tempi brevi.
Perciò è auspicabile in Italia una qualche forma di meticciato tra magistratura e avvocatura. In concreto il trasferimento agli avvocati di alcune procedure e/o settori di decisione, oppure ambiti appartenenti alla competenza per ora esclusiva degli ausiliari del giudice, come i cancellieri e gli ufficiali giudiziari.
Già ora gli avvocati possono, se autorizzati dal Consiglio dell'Ordine, eseguire le notificazioni. Lo permette la legge 21 gennaio 1994 n. 53. Non potrebbe tale funzione essere attribuita in via generale agli avvocati? Ancora: una funzione certificativa e di copia potrebbe essere attribuita direttamente agli avvocati, sia per quanto riguarda le separazioni consensuali sia per l'attuazione della volontà contrattuale delle parti, in modo che le transazioni effettuate con l'assistenza d'un avvocato (per ciascuna parte) abbiano efficacia esecutiva immediata.
C'è poi l'importante settore delle esecuzioni civili. Gli avvocati potrebbero eseguire i pignoramenti e ad essi potrebbe essere delegata (con l'ausilio dei Consigli degli ordini) l'organizzazione delle stime e delle aste, rimanendo al giudice solo le opposizioni all'esecuzione. Domanda: perché i procedimenti d'ingiunzione non sono affidati agli avvocati, riservando al giudice i giudizi di opposizione? Quale alleggerimento sarebbe per i tribunali se gli avvocati potessero emettere ingiunzioni nelle forme che ora sono riservate al magistrato! Perché l'«accertamento tecnico preventivo», con relativa nomina di un consulente tecnico (per descrivere un certo stato di cose), non potrebbe essere facoltà degli avvocati?
Si tratta di esempi che, ovviamente, possono essere integrati e discussi. Qualcuno di essi potrebbe favorire una tendenza al meticciato che per ora sembra adombrata solo a livello del tentativo di conciliazione obbligatoria. Il meticciato tra magistratura e avvocatura in realtà è già nell'aria; ma non si vuole, forse, ammetterne le potenzialità.
Il trasferimento di nuove funzioni agli avvocati potrebbe invece renderlo concreto e, quel che più conta, efficace per velocizzare il sistema giudiziario.
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