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Specializzati con vent'anni di Albo forense
Lunedì 4 Ottobre 2010

Il Sole 24ore di venerdì 1° ottobre

di Giovanni Negri
MILANO - Specializzazione sì, ma non per tutti. Il Consiglio nazionale forense ha diramato ieri il testo del regolamento che disciplina quella che, nelle intenzioni del Consiglio che si è mosso d'anticipo dopo le inerzie del Senato sulla riforma dell'ordinamento, vuole essere da una parte un'occasione per contribuire a modernizzare la categoria e, dall'altra, una garanzia in più per i cittadini. La proposta ha aperto però un fronte interno tra associazioni come le Camere penali storicamente favorevoli e Aiga e Anf invece contrarie.
Il presidente del Cnf Guido Alpa ha chiarito, nella lettera di accompagnamento al provvedimento, che si tratta di un testo sul quale le modifiche, raccogliendo le indicazioni degli Ordini, saranno possibili dopo la conclusione del periodo di sperimentazione che durerà sino al 30 giugno 2012. Dal 30 giugno 2011 invece sarà possibile l'acquisizione del titolo di avvocato specializzato in una pluralità di aree che vanno dal diritto industriale a quello tributario a quello amministrativo.
La disciplina transitoria prevede che possano acquistare il titolo di specialista in una delle aree indicate gli avvocati che possono vantare al giugno 2011 un'anzianità di servizio di almeno 20 anni, a condizione di avere presentato al Cnf la domanda e documentazione che attesti il possesso di una competenza specifica. Lo stesso Cnf può poi chiamare l'avvocato interessato allo svolgimento di un colloquio incentrato sulla documentazione e i titoli presentati. Applica poi una sorta di silenzio assenso in base al quale, in caso di osservazioni, il legale è iscritto al registro degli specialisti entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.
A regime, invece, il titolo di specialista, potrà essere appannaggio di quegli avvocati che hanno un'iscrizione non interrotta all'Albo di almeno 6 anni; non hanno riportato nei 3 anni precedenti la domanda una sanzione disciplinare definitiva inflitta per una condotta in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale. Tra le altre condizioni l'aver frequentato, per almeno un biennio, una scuola o un corso di un ente iscritto in registro specifico. Infine servirà il superamento di un esame articolato in una prova scritta e una orale.
Per la conservazione della qualifica bisognerà avere rispettato un percorso di aggiornamento professionale specialistico con il conseguimento nell'arco di un triennio di 120 crediti, di cui almeno 30 in ogni singolo anno. La revoca, che però non pregiudica il futuro ottenimento di un nuovo titolo, è pronunciata dal Cnf su segnalazione del Consiglio dell'ordine forense locale. Riconosciute poi d'ufficio alcune associazioni specialistiche come le Camere penali e civili e l'associazione giuslavoristi.



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