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Rassegna Stampa
No alla doppia tassa sulle sentenze
Mercoledì 20 Aprile 2011
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Pollice verso del Consiglio nazionale forense al ddl Alfano sullo smaltimento dell'arretrato civile |
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I legali bocciano il contributo unificato sulla motivazione
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Avvocati accerchiati sulla giustizia. Prima la media-conciliazione obbligatoria, partita il 20 marzo scorso, che sposta a una fase stragiudiziale la definizione di una serie di controversie in materia civile, togliendo loro molto lavoro. E ora il pacchetto Alfano per lo smaltimento dell'arretrato civile, che introdurrà, a detta del Consiglio nazionale forense, due istituti tranchant, capaci di danneggiare la «qualità della giustizia». Si tratta dell'istituto della motivazione breve delle sentenze civili, per velocizzare la definizione delle pendenze, e una nuova tassa per avere il diritto ad ottenerne una estesa. Anzi, come spiega il Cnf in un parere sul disegno di legge del governo «Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario», all'esame della commissione giustizia del senato (As 2612), di una doppia tassa sulla motivazione. «Dal tenore della norma e dalla relazione tecnica risulta che chi chieda la motivazione estesa e poi impugni è tenuto a pagare due volte il contributo unificato dovuto per l'impugnazione (una volta per ottenere la motivazione estesa e un'altra volta all'atto dell'impugnazione)», spiega la commissione codice di procedura civile del Cnf coordinata da Andrea Pasqualin, nel parere inviato al guardasigilli Angelino Alfano. «Il tutto al fine di finanziare l'indennità ai giudici ausiliari».Insomma, il Consiglio nazinale forense presieduto da Guido Alpa, boccia il provvedimento perchè sembra proprio essere l'ennesima misura emergenziale in materia di giustizia capace solo di penalizzare i cittadini. E i professionisti che li difendono. «La lotta all'arretrato non può essere finanziata tassando il diritto alla motivazione», nè portando il cittadino, e il suo legale, come si legge nel parere del Cnf, alla rinuncia «ad una motivazione che dia razionalmente conto della decisione adottata». |
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