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Rassegna Stampa
Mediazione: quale tutela per i diritti dei cittadini?
Lunedì 20 Giugno 2011
Giustizia ingolfata e processi a rilento L'introduzione della figura del mediatore comporta una sene di modifiche volte ad accelerare la macchina giudiziaria Una novità che tuttavia espone il sistema a più di un rischio, come sostiene l'avvocato Paolo Nesta, titolare di due Studi che dal 1977 svolgono a Roma e Milano attività giudiziale e stragiudiziale prevalentemente nei settori del diritto civile e penale.
Avvocato Nesta, le norme sulla media-conciliazione riusciranno a deflazionare i processi civili e a mantenere al tempo stesso un servizio giudiziario qualitativamente elevato?
La situazione della giustizia in Italia è disastrosa, specialmente per quanto riguarda la giustizia civile sono milioni i procedimenti pendenti nei Tribunali, cosa che nuoce all'immagine e all'economia italiana in quanto le imprese straniere, vista la lentezza della giustizia, sono restie a investire nel nostro paese. Sono molto scettico, però, che la media-con-ciliazione possa riuscire a conseguire gli obiettivi di celerità che si prefigge. Per come è stata concepita limita l'accesso alla giustizia e presenta chiari profili di incostituzionalità.
Quali sono i profili della riforma che non piacciono agli avvocati?
Il punto non è se agli avvocati piacciano o meno le norme. Qui e in gioco il diritto dei cittadini, specie di quelli più deboli, a ricorrere alla giustizia senza alcuna limitazione. II rischio, infatti, è che la giustizia diventi appannaggio dei poteri forti. Per questa ragione non condivido il processo di privatizzazione in ambito civile che si e messo in atto esso porta con sé pesanti ricadute anche in termini di terzietà effettiva e di etica, delle quali deve tener conto chi è chiamato a gestire tali procedure Peraltro, il non aver previsto la partecipazione obbligatoria dell'avvocato al procedimento di mediazione priva il cittadino dell'adeguata tutela dei diritti di cui è titolare nonché della possibilità di comprendere pienamente la consistenza delle proprie posizioni giuridiche In altri termini, la presenza dell'avvocato nella procedura di mediazione e indispensabile per indirizzare il cittadino che viene posto di fronte all'alternativa di conciliare una vertenza. Sarebbe bene che l'interessato avesse gli strumenti per comprendere, specie in caso di beni fondamentali come la vita, la salute e la personalità, fino a che punto, nell'eventuale successivo giudizio, potrebbero essere riconosciuti i diritti vantati. Tale valutazione, però, non può che essere fatta da un tecnico, ossia un legale. Solo questa figura è in grado di inquadrare nella sua completezza la fattispecie nell'istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento. In caso di futuro giudizio, proprio la fattispecie individuata costituirà il punto di riferimento ineludibile da parte del giudice Se poi consideriamo che la controparte, magari quella più forte e meglio tutelata, può fornire nel procedimento di conciliazione elementi parziali a sua disposizione, ci rendiamo conto di quanto sia indispensabile rendere obbligatoria la presenza dell'avvocato. In sua assenza, infatti, e concreto il rischio che il privato possa essere fuorviato da una incompleta e interessata rappresentazione dei fatti. Questi rilievi critici sono stati recepiti dal Ministro della Giustizia, il quale ha preannunciato imminenti interventi legislativi finalizzati a rendere obbligatoria l'assi¬stenza legale nei procedimenti di mediazione Secondo lei, i numerosi organismi di mediazione che sono stati creati garantiscono serietà ed efficacia? A mio avviso il modello di mediazione scelto dal legislatore
delegato non garantisce né professionalità né competenza, requisiti costitutivi e fondamentali degli organismi di conciliazione Questi profili assumono rilevanza sia per gli organismi pubblici sia per quelli privati, con la differenza che, mentre i primi non perseguono fini di lucro, i secondi potrebbero rendersi portatori degli interessi di determinati gruppi di potere A questo proposito vorrei porre l'accento su un'ordinanza del Tar del Lazio, che il 12 aprile 2011 ha ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità relative all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, prevista come condizione di procedibilità, e alla previsione dei requisiti di "serietà ed efficienza" degli organismi di conciliazione, unitamente a quelli di professionalità e competenza
Avvocato Nesta, qual è la posizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma al quale lei appartiene?
La posizione del Consiglio è sempre stata molto chiara e critica nei confronti di tale legge In particolare, il D L vo n 28/2010 ha destato più di una perplessità I punti maggior¬mente dibattuti sono l'istituzione di organismi di media¬zione privi di adeguati e oggettivi requisiti diretti a garantire l'erogazione di un servizio professionale, qualificato e indipendente, l'accesso all'assunzione del ruolo di mediatore a soggetti privi di effettive competenze tecniche, nonostante essi siano destinati a trattare questioni giuridiche anche complesse, la mancata previsione dell'assistenza obbligatoria dell'avvocato, che priva il cittadino dell'adeguata tutela dei diritti di cui è titolare nonché delle possibilità di comprendere pienamente la consistenza delle proprie posizioni giuridiche, l'obbligatorietà della procedura di mediazione, che non solo costituisce un onere economico per il cittadino ma anche una potenziale fonte di estremo disagio per lo stesso, dato che la procedura di mediazione può essere attivata, dalla parte che vi ha interesse, presso qualsiasi organismo operante nel territorio nazionale, anche se il cittadino e residente a centinaia di chilometri di distanza.
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