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Per il contributo unificato ai ricorsi allegata la ricevuta
Lunedì 11 Luglio 2011

Senza un periodo anche minimo di "riflessione", con la manovra sono partite le nuove regole sul contributo unificato nel processo tributario. Le segreterie delle Commissioni hanno ricevuto nella mattina di ieri una prima nota dalla direzione della Giustizia tributaria del ministero dell'Economia, in cui si danno le prime istruzioni su come va effettuato il versamento, a partire dal 7 luglio, e sugli elementi che il personale delle segreterie deve verificare al momento del deposito dei ricorsi. Molti problemi sono però ancora aperti. E del resto ne è consapevole anche il dicastero dell'Economia, che annuncia una circolare a breve. Tre le modalità di pagamento secondo l'Economia: versamento ai concessionari attraverso il modello F23, codice tributo 941-T; versamento agli uffici postali attraverso un conto corrente postale intestato alla sezione Tesoreria dello Stato competente per provincia; versamenti presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. Le ricevute dovranno essere allegate al momento del deposito. Gli uffici di segreteria verificheranno che nei ricorsi sia indicato il valore della lite, cosa che deve essere fatta, per gli appelli, anche per gli appelli degli enti impositori per le prenotazioni a debito del contributo. La nota ricorda anche che il contributo unificato aumenta del 50% se non è indicato nel ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificato (anche se a presentare il ricorso è un professionista) e il codice fiscale del ricorrente (comma 3-bis dell'articolo 13 del Dpr 115/2002). Con l'entrata in vigore del decreto legge contenente la manovra l'imposta di bollo rimane dunque solo un'ipotesi residuale ed è dovuta esclusivamente quando non opera il contributo unificato. Una questione su cui sorgono molti dubbi interpretativi riguarda quelle situazioni per le quali in questi primissimi giorni – nonostante l'operatività del nuovo obbligo di assolvimento del contributo per l'iscrizione a ruolo delle cause tributarie – sia stato notificato ricorso assolvendo la "vecchia" imposta di bollo sull'atto notificato all'ufficio. Con un po' di duttilità la situazione potrebbe essere risolta, non richiedendo un nuovo contributo unificato ma semplicemente verificando – chiedendo anche alla parte la dimostrazione di quanto pagato – all'atto di iscrizione della causa a ruolo, che quanto precedentemente assolto, seppur impropriamente, sia in linea con i nuovi importi dovuti e, ove insufficienti, chiedere l'integrazione. Un altro problema riguarda l'individuazione degli atti per i quali, assolto il contributo unificato al momento del ricorso, viene meno un nuovo obbligo di corresponsione. Ciò in quanto, una volta instaurato il ricorso presso la competente commissione, ci possono essere atti successivi al ricorso introduttivo – come, ad esempio, l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento a seguito dell'iscrizione a ruoli straordinari, l'istanza rivolta alla provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto oppure l'impugnazione dei decreti presidenziali – che seppur collegati e strettamente connessi con il ricorso principale hanno una propria autonomia. Un chiarimento ufficiale per elencare gli atti non soggetti al contributo sarebbe opportuno. Un altro problema è rappresentato dal fatto che la norma non indica uno scaglione residuale a cui corrisponda il contributo da assolvere per quegli atti, come, ad esempio, l'impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all'anagrafe delle onlus, l'impugnazione del provvedimento di autotutela e l'impuganzione dell'istanza d'interpello, per i quali è impossibile determinare il valore della lite.

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