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Rassegna Stampa
E' veramente così grave la crisi della giustizia
Martedì 12 Luglio 2011

È VERAMENTE COSI' GRAVE LA CRISI DELLA GIUSTIZIA QUALE RIFORMA È NECESSARIA Da anni la giustizia italiana manifesta una gravissima crisi, molti parlano di fallimento della giustizia. Dopo 40 anni di fortunata attività come legale che ha avuto la possibilità di seguire professionalmente molti tra i casi di diritto commerciale e in particolare di diritto concorsuale più emblematici e importanti della vita del Paese, il porsi questa domanda non solo è legittimo ma è doveroso. Infatti anche in una recente intervista ad un settimanale straniero in un confronto tra professionisti di diversa cultura e nazionalità questa domanda mi è stata posta in termini estremamente netti, partendo da un confronto oggi ineludibile, di taglio economico basato sul rapporto tra i costi e i benefici dei vari sistemi giudiziari nel settore civile. Dalle statistiche pubbliche risulta che il costo affrontato dallo Stato italiano per la giustizia è più o meno pari a quello degli altri Paesi europei; differente è la «massa amministrata», cioè il numero dei casi, dei giudizi pendenti, che in Italia è assolutamente spropositato, per eccesso, rispetto alla domanda di giustizia degli altri Paesi europei. Da questo punto di vista siamo davvero in vetta alle classifiche mondiali, ma purtroppo il consuntivo è negativo. Infatti, secondo il rapporto 2010 della Commissione per l'efficienza, l'Italia spende 7 miliardi 390 milioni di euro all'anno per far fronte alle principali spese nel settore giustizia. In particolare 2.390.027.000 euro sono assorbiti da stipendi, 254.000 circa da spese di manutenzione, 287.572 da spese di giustizia e 73.987 da spese per l'informatica; anche queste ultime sono nella media europea. Purtroppo questa spesa è fagocitata da un arretrato giudiziario di circa 6 milioni di cause in attesa di giudizio, che comportano condanne per l'eccessiva durata dei processi, inflitte più volte dalla Corte di giustizia europea; anche in queste vantiamo un triste primato. Di fronte alla conclusione che «giustizia ritardata equivale a giustizia negata», si rileva inappagante la considerazione che le nostre sentenze siano quelle più scrupolosamente motivate, che i nostri giudici svolgano un lavoro più accurato rispetto ai loro colleghi stranieri, che il numero delle sentenze annualmente depositate sia il più alto d'Europa. Per abbozzare soluzioni è necessario, però, inquadrare correttamente il problema che resta estremamente complesso e che, negli ultimi anni, ha risentito di tante disfunzioni politiche e sociali in quanto spesso la Giustizia è stata chiamata a svolgere compiti di supplenza rispetto a poteri istituzionali che, resisi assenti, non davano le risposte attese dal cittadino. È opportuno, quindi, creare una cornice il più possibile asettica che in un'analisi serena sia in grado di evidenziare gli elementi distintivi della realtà funzionale della giustizia italiana. I regolamenti e i procedimenti relativi al funzionamento dei Tribunali e delle Corti, la loro struttura risalente, la loro distribuzione nel territorio italiano, ma anche la concezione gerarchica ormai solo formale che impronta i rapporti tra magistrati, la loro appartenenza a correnti in seno al CSM-Consiglio Superiore della Magistratura rappresentative di interessi corporativi, l'insufficiente utilizzazione tecnologica, danno risultati, malgrado gli investimenti compiuti, non ancora soddisfacenti. Queste sono alcune tessere di un mosaico complesso che rappresenta la giustizia civile italiana come incapace di rendere quel «servizio» che il cittadino le chiede. Tra gli ostacoli sulla via dell'efficienza vi è senz'altro una mappa dei tribunali impermeabile alla trasformazione che il Paese, dal dopoguerra ad oggi, ha realizzato con lo sviluppo industriale, finanziario e commerciale di molte regioni. Oggi l'esistenza di non pochi Tribunali non è più giustificata dal numero delle cause trattate, mentre nei grandi centri la carenza di magistrati contribuisce a creare un pesante arretrato. L'eliminazione di decine di Tribunali libererebbe non poche risorse e costituirebbe uno strumento economicamente valido per concentrare dove è più necessario risorse umane, disponibilità e sopravvenienze attive. Purtroppo la mappatura più realistica dei Tribunali ha rappresentato un problema insolubile negli ultimi 20 anni. Le ragioni di tale immutabilità sono non soltanto giudiziarie ma sociali, storiche e di prestigio locale. Intaccare queste realtà, con l'eliminazione del Tribunale locale rischia di scatenare una sommossa popolare. Tali misure rappresenterebbero una vera e propria regressione in area di serie B. Tra gli ostacoli, un cenno va fatto anche al coordinamento gerarchico dei magistrati e degli uffici giudiziari. Non si tratta solo della rarefazione della funzione di «capo dell'ufficio giudiziario» a causa del «rigoglioso» avvento della stagione dell'indipendenza del magistrato, spesso ammantata di autoresponsabilità ma orientata alla visibilità mass-mediatica; non si tratta di una carenza sopravvenuta di poteri ma, per quanto più rilevante sul piano dell'efficienza, di vere e proprie carenze organizzative. Oggi molti Tribunali sono vere e proprie imprese, spesso grandi. Non è detto che un ottimo magistrato, ben preparato, illuminato custode della legge, sia un buon manager; certo non ne ha la preparazione, difficilmente riesce ad organizzare, controllare, dirigere senza perdere di vista i problemi strutturali, i compiti essenziali, le priorità finanziarie compatibili con i mezzi disponibili. Le lacune nell'organico ideale che, specie nei grandi Tribunali, difficilmente è stato raggiunto, devono comunque consentire il funzionamento dei collegi giudicanti nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, per il quale nessun giudice, che si sia già pronunciato su una vicenda giudiziaria, possa far parte del collegio che debba deciderla. Di contro una gran parte di responsabilità viene attribuita all'esorbitante numero di avvocati esistente in Italia e quindi alla moltiplicazione delle cause collegata al loro operare. Siamo infatti più di 200 mila iscritti agli Albi, ma oltre 60 mila non raggiungono le soglie minime di redditività per poter essere iscritti alla Cassa Forense. L'iscrizione a questa è obbligatoria per coloro che superano una soglia minima di reddito, circa 25 mila euro, e patrocinino un numero minimo di giudizi all'anno. I restanti 150 mila professionisti che svolgono attività forense sono molti, forse troppi su un'utenza di circa 45 milioni di persone. Va però ricordato che negli ultimi 10 anni si sono susseguite molte proposte per introdurre il numero chiuso negli Albi ma anche che, sull'onda delle liberalizzazioni, l'Autorità antitrust caldeggiava la loro eliminazione e la possibilità per chiunque di esercitare la professione forense. Al di la degli stop and go dei modelli di sviluppo e delle loro fortune, resta il fatto che 150 mila avvocati possono apparire moltiplicatori di litigiosità e di domanda giudiziaria. La possibilità di aprire il nostro ordinamento giudiziario alle soluzioni alternative può costituire un rimedio; all'estero ha mostrato di ben funzionare. La domanda giudiziaria è proporzionalmente collegata allo sviluppo economico. Il nostro Paese è tra i primi per prodotto interno lordo; fa parte del G8, non si dovrebbe gridare allo scandalo se ogni 60 cittadini insorga un giudizio. Se si considera poi la concentrazione propria del nostro Paese - spesso nelle grandi città si vive gomito a gomito -, emerge la domanda: come mai a New York, Londra, Berlino, Parigi, non c'è l'arretrato giudiziario esistente in Italia? La risposta è una : la massima parte della domanda di giustizia viene colà trasferita e risolta da conciliatori, mediatori, arbitri, i quali con le loro diverse professionalità riescono a comporre un enorme numero di vicende contenziose, in sede stragiudiziale, a costi notevolmente inferiori rispetto all'alternativa giudiziaria. Tutti i Paesi avanzati, in primis gli Usa, hanno fatto delle ADR un totem; infatti solo il 6-7 per cento del contenzioso approda nelle aule giudiziarie; più del 90 per cento viene gestito stragiudizialmente da avvocati dinanzi a collegi arbitrali, mediatori, conciliatori. Ecco il futuro delle nuove generazioni di avvocati. Il nostro legislatore ha recentemente introdotto, con il decreto legislativo n. 28 del 2010, l'obbligo di rivolgersi, per determinate materie tra le quali assicurazioni e condominio, prima al conciliatore o al mediatore e solo in caso di insuccesso al giudice togato, il quale condannerà alle spese di soccombenza la parte che, ancorchè vittoriosa in giudizio, abbia rifiutato una proposta di conciliazione simile alla decisione adottata dal giudice. Questa innovazione riuscirà ad assicurare efficienza all'attività giudiziaria? La risposta positiva esige il superamento di molti tabù culturali in tempi peraltro non brevi. In primo luogo occorre il convincimento, oggi inattuale e irrealizzabile, che tutti abbiano il diritto di convenire il proprio avversario davanti al giudice e di ricevere una risposta giudiziaria indipendentemente dalla consistenza della questione e dal «precedente giudiziario». Ovvero, se la stessa vicenda è stata esaminata più volte e con lo stesso esito, perchè si va ugualmente davanti al giudice? Se si tratta di una questione civilistica e quindi, nella maggior parte dei casi, economica, si sceglie la via giudiziaria solo perché è comunque premiante attendere per anni una risposta, sia pure negativa, da parte del giudice. Congelare nel tempo le pretese dell'avversario costa di meno, e nel costo va ricompresa anche la spesa legale. Nel nostro sistema non esistono interessi punitivi, ma remuneratori o legali, oggi si parla del 3 per cento. Il debitore può investire a tassi maggiori il denaro dovuto, oggetto della lite, mentre il creditore viene punito nelle proprie, pur legittime aspettative. Spesso la stanchezza per le lungaggini giudiziarie lo porta a rovinose transazioni. In questo quadro gioca anche la scarsa certezza del diritto; il giudice infatti, rispetto al precedente consolidato, può discostarvisi in quanto il precedente giudiziario fa stato solo tra le parti che hanno dato origine alla lite giudiziaria non vincola in altri giudizi, pur identici. In sostanza il precedente può essere considerato dal giudice come elemento di valutazione, e ciò senza parlare delle cosiddette sentenze creative. Collegata a questo profilo va notata l'irrisorietà delle cosiddette spese di soccombenza che vengono liquidate dal giudice alla parte vittoriosa. Ebbene oggi, dopo un giudizio di 5-7 anni, dopo scritti difensivi più o meno ponderosi, dopo aver stabilito che quella domanda è assolutamente infondata, abbiamo in Cassazione liquidazioni di 3-4 mila euro, deludenti per la parte vittoriosa e premianti per la soccombente. Nella prudenza del giudice nel liquidare le spese di soccombenza non vedo certo un freno alla proposizione di cause infondate. Alla fine chi ci rimette è il vincitore e con lui la funzione giudiziaria. Nella ricerca dell'efficienza perduta un'ulteriore riflessione merita la natura «ordinatoria» dei termini a disposizione del giudice, entro i quali dovrebbe depositare le proprie decisioni. Mentre i termini che il Codice di procedura civile prevede per le attività difensive sono quasi tutti «perentori», ovvero se l'atto difensivo non viene depositato nel termine prescritto dalla norma o disposto dal giudice, non potrà più essere depositato, per il giudice non è così, i tempi del decidere possono essere ben più ampi dei 90 giorni di rito. Qualcosa, però, dovrebbe cambiare. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha realizzato un sistema di monitoraggio dei tempi di deposito dei provvedimenti e delle sentenze. Infine va fatto un cenno alla moltitudine dei casi che non meritano particolari e approfondite motivazioni, che quindi possono essere ridotte all'essenziale, proprio per la reiterazione di fattispecie identiche e di sentenze analoghe. Ovvero quando il «precedente» è consolidato, le sentenze dovrebbero essere estremamente più stringate. Malgrado gli ultimi provvedimenti legislativi in materia di accelerazione del processo civile, c'è ancora molto da fare; infatti si scrive troppo e il confronto con quanto avviene nei Paesi europei lo dimostra, con sentenze di 2-3 pagine. L'analisi economica dei problemi del diritto si fa sempre più strada. Da ciò nasce una domanda: anche le cosiddette cause «bagattellari» devono ricevere piena tutela giurisdizionale, tanto che la Cassazione è sommersa da ricorsi riguardanti sentenze del giudice di pace, spesso di valore di poche centinaia di euro? In coscienza direi di no. Non si tratta di difendere una giustizia ricca alla quale si può accedere solo se si è dotati di notevoli mezzi economici, ma di applicare una regola di sopravvivenza; se la barca della giustizia affonda è necessario alleggerirla buttando a mare bagagli, arredi, orpelli e quanto non essenziale. Che l'attuale macchina giudiziaria ingolfata, farraginosa, lenta e costosa debba, in nome di un garantismo di facciata, rischiare la paralisi è un lusso non più compatibile con la situazione giudiziaria e con l'arretrato. Ma non posso concludere questa sintetica analisi senza un riferimento a tre grandi categorie di utenti della giustizia, infatti un buon 50 per cento dell'attività giudiziaria riguarda enti previdenziali, banche e assicurazioni. Perché non distinguere normativamente questa area giudiziaria dalle altre prescrivendo il tentativo obbligatorio di conciliazione antecedente al giudizio e affidando a giudici specializzati un contenzioso ripetitivo, per il quale andranno applicate regole processuali snelle e semplici, e le decisioni salvo casi particolari non dovrebbero esigere articolate motivazioni. Questo mio «sguardo dal ponte» non pretende di disegnare rimedi esaustivi ma intende fornire un modesto e affettuoso contributo per la guarigione del malato grave che, dopo 40 e più anni di frequentazioni, ci sta ancora a cuore.

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