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Rassegna Stampa
Il processo amministrativo guadagna spazi
Giovedì 4 Agosto 2011

Dai ricorsi contro le sanzioni degli organismi di controllo che vigilano su agenti finanziari e mediatori creditizi, alle cause intentate per il mancato rilascio di atti e autorizzazioni necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale anche quando questi siano lesivi di un diritto soggettivo. Il Governo amplia i confini della giurisdizione rimessa in via esclusiva ai tribunali amministrativi sia per alleggerire il carico dei giudizi pendenti presso i giudici ordinari sia per accelerare l'iter dei processi. Queste alcune delle novità contenute nel decreto correttivo al codice del processo amministrativo (Dlgs n. 104/2010) approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Il testo che, prima del sigillo finale di Palazzo Chigi, sarà sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti estende la competenza dei Tar a un nuovo elenco di materie. Tra queste ultime rientreranno anche le istanze giurisdizionali presentate dagli iscritti all'albo dei soggetti che esercitano l'attività del mediocredito o quelle dei titolari di licenze radiotelevisive nei giudizi relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze o delle misure economiche compensative stabilite con le procedure che hanno disciplinato il passaggio dal sistema analogico a quello digitale. Ulteriori semplificazioni riguarderanno le controversie sulle decisioni che si formano con il decorso del silenzio-assenso da parte delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo rito dovrà concludersi entro un termine di norma non superiore a 30 giorni con l'eventuale ausilio di un commissario ad acta che si sostituisca all'inerzia della Pa e la possibilità per il ricorrente di far trattare direttamente al giudice amministrativo dell'impugnazione la questione dell'eventuale diritto al risarcimento del danno subito dagli uffici inadempienti. Si semplificano poi i procedimenti in materia di accesso ai documenti amministrativi. L'impugnazione contro l'amministrazione dovrà essere notificata ad almeno uno e non più a tutti gli eventuali soggetti controinteressati allo svolgimento del processo. Il rito abbreviato entrerà a far parte anche della trattazione di alcune cause nel settore dei lavori pubblici e, in particolare, di quelle attinenti alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e a quelle di progettazione, approvazione ed esecuzione dei contratti istituzionali di sviluppo (Dlgs n. 88/2011). Le nuove disposizioni puntano anche a rafforzare le garanzie della difesa, per esempio, nella fase del giudizio di ottemperanza in cui si dà esecuzione anche a misure decise con sentenze ancora in attesa di passare in giudicato. Le parti in causa potranno, infatti, presentare reclamo contro i provvedimenti stabiliti dal commissario ad acta nominato dal giudice e gli eventuali terzi estranei colpiti dai medesimi impugnarli con rito ordinario. Le liti temerarie e cioè quelle cassate in base a ragioni manifeste ovvero orientamenti giurisprudenziali consolidati esporranno, infine, la parte soccombente a sanzioni non inferiori al doppio e non superiori al quintuplo del contributo unificato previsto per l'attivazione del giudizio. di Elena Simonetti

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