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Rassegna Stampa
Ma l'avvocato italiano fa un lavoro diverso rispetto al «solicitor»
Mercoledì 26 Ottobre 2011
Per instaurare un dialogo occorre muovere da alcune convenzioni: la condivisione della stessa lingua, la conoscenza di dati di fatto comuni, etc. Ora è difficile rispondere all'avvocato Alessandro De Nicola, e a quanto sostiene sul Sole 24 Ore nell'articolo «Spiragli di luce dai giovani avvocati riformisti», perché, pur parlando la stessa lingua non condividiamo gli stessi dati di fatto, e quindi le conclusioni a cui i nostri ragionamenti conducono sono diametralmente opposte. Vediamo perché. De Nicola muove dal presupposto che sia felice la scelta di politica legislativa inglese che ha introdotto nuove regole organizzative della professione forense che consentono agli avvocati di costituire società di capitali ed eventualmente quotarle in borsa e addita quel modello a soluzione proponibile per risolvere i problemi avvertiti dalla categoria in Italia.
Purtroppo il testo menzionato disciplina l'attività dei solicitor non degli "avvocati". In Inghilterra i solicitor si occupano di tutta l'attivita di consulenza, degli atti e degli affari che in Italia sono oggetto di riserva per i notai, come i trasferimenti immobiliari o di riserva comune a notai e commercialisti, come il trasferimento delle quote societarie o da alte categorie come gli agenti immobiliari.
Le due categorie - solicitor e avvocati - non sono comparabili. Vi sono poi i barrister: l'avvocato De Nicola non ne parla e quindi non dice che per patrocinare dinanzi ai giudici inglesi il titolo si acquista dopo aver superato un esame, e questa qualificazione non è ancora sufficiente. Occorre anche essere assegnatari di una chamber, e le chamber sono un numero chiuso. È una sorta di monopolio che la Commissione europea non si è mai curata di sopprimere, come non ha soppresso il monopolio degli avvocati francesi o tedeschi che in poche decine, sulla base di un meccanismo di cooptazione, ricevono l' investitura per assolvere la funzione di difesa dinanzi alle corti superiori (mentre da noi gli avvocati cassazionisti sono un esercito di 46mila unità). Quanto poi alle società di avvocati o con socio di puro capitale, intanto, si ignora che già esiste un tipo sociale a cui proprio gli avvocati potrebbero ricorrere, ed è la societa tra professionisti, a cui peraltro ben pochi avvocati hanno fatto ricorso perché non è conveniente dal punto di vista fiscale. Poi, proprio perché gli avvocati italiani non sono solicitor, i tipi sociali utilizzati per le attività commerciali non possono essere adeguati alla professione forense.
Si dimentica, infine, che dovere dell'avvocato (italiano) è l'indipendenza e l'autonomia per assicurare al cliente non solo una prestazione qualitativamente adeguata, ma anche la garanzia che sia svolta al riparo da ogni conflitto di interesse.
L'oscura origine di capitali, fenomeno conosciuto in Italia e a quanto sembra non in Inghilterra, l'esercizio abusivo della professione trincerato dietro lo schermo societario e altre ragioni militano contro l'adozione di tipologie societarie diverse dalla Stp (società tra professionisti).
Non è la prima volta che leggiamo a firma dello stesso autore articoli che dileggiano gli organi rappresentativi degli avvocati: viva la libertà di opinione e di stampa si dirà, e cosi dico anch'io, ma scrivere però con cognizione di causa e senza apriorismi è una regola del vivere civile che non si deve dimenticare. Tanto più quando si è avvocati.
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