Tariffari forensi a prova di Trattato
Martedì 20 Dicembre 2011
La vicenda arrivata all'impugnazione di legittimità riguardava appunto una controversia relativa, tra l'altro, alla liquidazione giudiziale della parcella di un legale in causa contro il Comune di Firenze. Il giudice di pace investito della vicenda – tornatagli peraltro sulla scrivania dopo una prima dichiarazione di incompetenza – aveva, secondo la ricorrente, «ritenuto ammessa la richiesta di voci tariffarie fondate sull'autoapplicazione formulata dai professionisti», in palese violazione del dettato continentale. Ma la Prima sezione civile ha respinto questa ricostruzione, riprendendo la sentenza della Corte di giustizia nella parte in cui sottolineava che il Trattato è salvo se «l'organizzazione di categoria di cui trattasi sia incaricata solo di approntare un progetto di tariffa in sè non vincolante – poiché il Ministro ha il potere di far modificare il progetto da detta organizzazione – e, dall'altro, la normativa nazionale disponga che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri da essa stessa stabiliti, autorizzando peraltro il giudice a derogare, in talune circostanze eccezionali e con decisione debitamente motivata, ai limiti minimi e massimi fissati». Rispettando questi paletti non si può sostenere che lo Stato «imponga o favorisca la conclusione di intese contrastanti con l'articolo 85 del Trattato o ne rafforzi gli effetti».
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