Avvocati: bene il rinvio a settembre del regolamento sulle specializzazioni
Mercoledì 27 Ottobre 2010
Perinfano (Anf): “Vogliamo una riforma che serva ai cittadini ed eviti conflitti di interesse ”
Secondo l'Associazione nazionale forense la bozza di regolamento avanzata dal Consiglio nazionale forense e portata oggi in discussione, da un punto di vista tecnico appare inadeguata a disciplinare in modo efficace la materia delicatissima delle specializzazioni, mentre dal punto di vista politico sembra sottintendere l’idea di abbandonare la battaglia per la riforma dell'ordinamento forense.
Per questo l'Anf condivide la decisione del Cnf di far slittare a settembre la discussione, dopo ulteriori, eventuali suggerimenti di modifiche.
“L'auspicio – ha concluso Perifano – è che lo slittamento consenta di approfondire il confronto e di trovare le soluzioni tecniche più efficaci”.
Le incongruenze della bozza di regolamento evidenziate dal Direttivo Anf
Elenco specializzazioni
Il nuovo testo (articolo 3) parla solo di macro-settori come il “diritto civile”, “diritto penale” e “diritto amministrativo”: non si può ritenere l'avvocato che si occupa di diritto civile senza ulteriore specificazione un avvocato specialista. Né si può pensare che per divenire specializzato in tutte le branche del diritto civile sia sufficiente un numero di ore di formazione uguale a quello di ogni singola branca del diritto civile.
Suggerimenti
Per l'Anf invece l'elenco delle specializzazioni dovrà prevedere solo reali materia specialistiche e non interi settori del diritto. Un elenco che sia il più ampio possibile per cancellare le perplessità dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in ordine ai vantaggi per alcune specialità a scapito di altre.
Scuole e corsi
Non si può lasciare al Cnf l'assoluta discrezionalità in ordine alla iscrizione nel registro dei soggetti abilitati perché di fatto si nega la pluralità dell'offerta negando a soggetti estranei alle istituzioni forensi e ad associazioni specialistiche di organizzare e gestire le scuole.
Commissione d'esame
Non si prevede una specifica e comprovata competenza specialistica dei commissari; inoltre non è chiaro come il Ministero della Giustizia e quello dell'Università possano avere l'obbligo di nominare commissari d'esame in virtù di un regolamento del Cnf.
Prova orale su esperienza pregressa
Risulta molto ambiguo il concetto di “esperienza pregressa nella materia superiore alla media”: non è chiaro se tale superiorità vada verificata rispetto alla media conoscenza degli avvocati, alla media del contenzioso di quello specifico avvocato, oppure alla media del contenzioso degli avvocati specialisti di quella determinatga branca. Inopportuno e inammissibile anche il giudizio a posteriori sull'operato degli aspiranti specialisti per la prova del “modo in cui le pratiche sono state coltivate”.
Associazioni fra avvocati specialisti
Le associazioni tra avvocati specialisti potranno essere multi-specialistiche?
Secondo lo statuto, quello che conta, ai fini del riconoscimento delle associazioni, è la rappresentatività politica, un mandato a rappresentare davanti al congresso la posizione degli iscritti; è deprecabile, dunque, l'inserimento di diritto nell'elenco dele associazioni specialistiche di quelle riconosciute dal Congresso per fini del tutto differenti. Si dovrebbe invece verificare l'esistenza dei requisiti per ciascuna associazione anche nella fase iniziale dell'attuazione della specializzazione.
Di positivo nella bozza c'è l'esclusione per le associazioni di qualsiasi attività a fini di lucro. Andrebbe però chiarito che le stesse ed i loro dirigenti non possano essere soci o partecipare in qualche modo a società, associazioni o enti aventi fini di lucro e che la formazione e le scuole debbano essere gestite dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari. Infine il criterio del 20 % per il riconoscimento della rappresentatività è ideato in modo da favorire ingiustificatamente le associazioni iscritte di diritto.
Formazione continua
Netta contrarietà all'attribuzione in via esclusiva della formazione continua nelle materia specialistiche solo ai soggetti abilitati a organizzare e gestire le scuole ed i corsi di alta formazione: si tratta di una ingiustificata deroga alle norme regolamentari sulla formazione ed un ingiustificato monopolio in favore di determinati soggetti.
Disciplina transitoria
Eccessiva la possibilità per gli avvocati iscritti all'albo da almeno venti anni di qualificarsi con il titolo di specialista addirittura in due diverse discipline solo sulla scorta di una auto-attestazione.
Inoltre la domanda va inoltrata al Cnf seppure tramite gli ordini, ma evidentemente non verrà effettuato alcun controllo se non quello sulla autocertificazione sulla effettiva e significativa esperienza.
Considerazioni finali
Nella riforma dell'ordinamento forense il conseguimento del titolo di specialista non comportava riserva di attività professionale: pur ritenendo che certamente la riserva non potrebbe introdursi con regolamento, sarebbe utile ribadire detta previsione.
Infine, quale la sorte delle norme deontologiche sulla spendita del “settore prevalente di attività” ed in particolare potrà l’avvocato civilista o penalista possa continuare a definirsi tale, pur in mancanza della iscrizione all’elenco degli specialisti?
16 luglio 2010
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