La Mediazione obbligatoria in odore di incostituzionalita'
Domenica 9 Gennaio 2011
Si moltiplicano i ricorsi e gli interventi del mondo dell'Avvocatura
No al regolamento ministeriale che stabilisce i criteri del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione. Numerosi i ricorsi presentati alla giustizia amministrativa, tra cui quelli dell’Organismo unitario dell’avvocatura, uno dell’Unione nazionale delle Camere civili e uno dell’Unione nazionale dei giudici di pace contro per chiedere l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico n. 180 del 10 ottobre 2010 riguardante il regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 28/2010.
Illogicità, arbitrarietà, erronea interpretazione, eccesso di potere, difetto di presupposto: queste le contestazioni avanzate in base alla quali si chiede l’annullamento, previa sospensione del decreto
Anche alla luce del regolamento 180/2010, l’avvocato Scarselli (il cui intervento è leggibile in allegato) torna a sottolineare l’incostituzionalità del decreto 28/2010. Eccesso di delega per il contrasto che emerge tra la legge delega e il decreto legislativo: la prima infatti prevedeva che la mediazione fosse realizzata senza precludere l’accesso alla giustizia, mentre il decreto 28/2010 ha reso in molti casi la mediazione una condizione di procedibilità della domanda. Dovrebbe quindi quantomeno essere soppressa l’obbligatorietà per evitare il “contrasto” tra la legge delega e il decreto attuativo. Altro punto incostituzionale: il regolamento ministeriale 180/2010 prevede un costo per l’attività di mediazione che varia da un minimo di 65 euro ad un massimo di 9.200 dovuto da ciascuna parte. È evidente, secondo Scarselli che rendere la mediazione obbligatoria e onerosa è incostituzionale perché subordina l’esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma che non è neanche prettamente simbolica.
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