La Cassa Forense tra sistema contributivo e sistema retributivo: pregi, difetti, opportunita'. Quali garanzie per il professionista di una adeguata prestazione?
Lunedì 27 Febbraio 2012
Si terrà a Bologna il 25 febbraio il convegno organizzato dall'Associazione sindacale Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna, aderente all'ANF, "La Cassa Forense tra sistema contributivo e sistema retributivo: pregi, difetti, opportunità. Quali garanzie per il professionista di una adeguata prestazione? ".
Al convegno, moderato dall'Avv. Maria Anna Alberti, interverranno quali relatori:
Avv. Igino De Cesaris
Consigliere d’Amministrazione Cassa Forense
Avv. Michelina Grillo
delegato Cassa Forense
Avv. Carmela Milena Liuzzi
componente Segreteria ANF
Avv. Giulio Nevi
Consigliere d’Amministrazione Cassa Forense
Prof. Mauro Scarpellini
Docente di Finanza Previdenziale
Avv. Emanuele Spata
componente Segreteria ANF
Il convegno affronterà i rilievi venutesi a creare dalla manovra di luglio, che ha trasferito il controllo sugli investimenti e sulla composizione del patrimonio delle casse alla COVIP, e che toccano l’apertura ai soci di capitale nelle società tra professionisti e arrivano fino al decreto Salva-Italia, che fissa al 30 giugno 2012 il termine entro il quale gli enti dovranno adottare misure per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa delle prestazioni pensionistiche degli iscritti. I provvedimenti legislativi degli ultimi sei mesi destano preoccupazioni per le pensioni di oggi e di domani dei professionisti e anche per l’autonomia delle loro casse.
Il cambio del metodo di calcolo delle prestazioni non deve essere ricondotto a una sanzione, ma si tratta di uno dei passaggi per assicurare nel lungo periodo le pensioni.
Dal mese di luglio 2012, si sono succeduti una serie di provvedimenti legislativi che hanno riguardato i sistemi di previdenza privata dei liberi professionisti, regolamentati per legge, ai sensi del Dlgs. 509/94 e 103/96.
La norma introduce elementi molto forti di ingerenza all'autonomia delle casse private, sia per la tipologia di controlli che introduce, sia per gli ambiti di controllo. Si pensi ad esempio ai controlli in materia di investimento e di banca depositaria.
Il cd. decreto "Salva Italia" con il suo art. 24 comma 24 introduce un ulteriore elemento che per certi versi appare in contrasto con il dettato di cui innanzi. Invero, viene introdotto l'obbligo per gli enti previdenziali privati di adottare, entro il 30.06.2012, misure che assicurino l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. I provvedimenti adottati vengono sottoposti al rituale controllo dei ministeri vigilanti i quali, entro 30 giorni esprimono il proprio parere. Laddove i provvedimenti di cui innanzi non vengano adottati, o il parere espresso sia sfavorevole, con decorrenza 01.01.2012, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo sull'applicazione pro-rata agli iscritti alle relative gestioni (calcolo della pensione con il metodo contributivo) e si applica un contributo previdenziale di solidarietà a carico dei pensionati pari all'1% per gli anni 2012-2013.
Come è dato evincersi dalla lettura della norma, traspare una filosofia di tipo punitivo, in primo luogo per la tempistica degli interventi richiesti, difficilmente compatibili per l’elaborazione regolamentare richiesta, in secondo luogo per la sanzione del passaggio al calcolo contributivo, in terzo luogo per la tipologia di equlibrio di bilancio tecnico richiesto, basato sul solo rapporto tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.
Va evidenziato però che, basare una critica sulla ragionevolezza o meno della garanzia di un equilibrio di bilancio tecnico a 50 anni è un elemento parzialmente pericoloso.
Occorre introdurre una serie di riflessioni sia sullo status quo che sulle prospettive di iniziativa.
Tutte le norme introdotte, in primo luogo, non tengono conto di una serie di elementi che hanno ricadute findamentali sui sistemi. Le norme introdotte, ad esempio, non tengono conto dei bacini demografici. Professioni come quella forense, ad esempio, stanno registrando un'inversione di tendenza nel numero di iscrizioni, la qual cosa, nel lungo periodo, potrebbe determinare uno sfalsamento dei dati posti a base degli equilibri di bilancio tecnico della riforma (la riforma previdenziale entrata in vigore l’01.01.2010, ad esempio, parametrava l'incremento demografico, a 143.000 iscritti stabili, al 2016 in poi; oggi gli iscritti a casa forense sono 156.000 e nel novero, non sono considerati tutti coloro che - circa 70.000 - pur essendo iscritti agli albi, non sono iscritti a cassa forense). Oltre a tale elemento, nel sistema previdenziale forense, grande rilevanza assume la progressiva diminuzione dei redditi dichiarati, soprattutto, per la particolarità del sistema retributivo, che eroga la pensione, non sulla base di quanto effettivamente versato, ma considerando la media tra i redditi prodotti (sebbene, è opportuno evidenziarlo, la riforma abbia in gran parte temperato le storture del sistema, attraverso l'introduzione, ai fini della base di calcolo, dell'intero periodo reddituale). Gli elementi di cui innanzi, come è agevole evidenziare, non sono nella diretta disponibilità degli enti, quindi non possono essere equiparati al rischio di investimento mobiliare e/o immobiliare, seppure abbiano una estrema rilevanza nella valutazione di stabilità di un sistema previdenziale.
É opportuno anche chiarire che, fino ad oggi, é mancato un sistema preventivo di controllo, così come, appare deficitario il sistema delineato dal D.Lgs. 509/94 , per il caso di default. Si pensi che la norma prende come parametro per la necessità di nomina del commissario liquidatore, la rilevazione di una instabilità commisurata su base triennale, sebbene sia del tutto evidente che una evoluzione dei dati debba avere una base certamente almeno decennale.
Infine, é opportuno rimarcare che i professionisti si siano fatti carico del dettato di cui all'art. 38 Cost. , senza gravare sul debito del paese e senza avere la possibilità di ricevere contribuzione pubblica.
La conseguenza di quanto sopra, mi pare, debba essere che l'autonomia delle casse private comunque costituisce presidio di salvaguardia della garanzia delle prestazioni.
Possibili scenari
Il punto nodale appare, invece, chiarire se l'assetto complessivo del sistema previdenziale dei professionisti, non la singola cassa, possa garantire nel tempo, la stabilità e la garanzia della prestazione previdenziale per i propri iscritti.
Le soluzioni prospettabili sono diverse:
A) unificazione di tutte le casse dei liberi professionisti tout court;
B) unificazione delle casse dei liberi professionisti per comparti (economico-giurudico; sanitario; tecnico);
C) creazione di un fondo intercategoriale di salvaguardia.
Si impone anche, per cassa forense, una rinnovata riflessione sul metodo di calcolo dei rendimenti, se rimanere quindi nel retributivo o passare al metodo contributivo.
Qualsiasi soluzione si decida di percorrere, fondamentale, in ogni caso é la gradualità dell'attuazione, anche in relazione alle specificità delle singole professioni. Si pensi, ad esempio, alla diversa mortalità nelle professioni tecniche, ovvero all'esiguità dei numeri di iscritti in professioni quali i geologi o i chimici.
Occorre anche una riflessione di carattere generale in materia di fiscalità generale:
a) sul sistema di doppia imposizione delle prestazioni previdenziali che ricade inevitabilmente sulla congruità della prestazione stessa e determina certamente un vantaggio sulla fiscalità generale che pure non riconosce alcuna contropartita ai sistemi previdenziale dei liberi professionisti;
b) sul regime vigente di imposizione IVA sugli acquisti immobiliari che ha generato la creazione da parte degli enti delle SIM, per usufruire delle relative compensazioni;
c) sulla detraibilità ovvero deducibilità del costo della prestazione profesionale che determinerebbe, del pari, ad un passaggio al metodo contributivo, l'emersione dell'evasione.
d) Infine, sarebbe opportuna anche la riflessione sulla previdenza del professionista dipendente (cd. avvocato sans-papier) che é un fenomeno che riguarda anche altre professioni, gli ingegneri, ad esempio, attesa l'incongruità tra contribuzione e prestazione previdenziale, ma anche per una ricollocazione reale del reddito prodotto da questi soggetti, titolari di partita IVA, solo a tali fini.
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