La Riforma della Giustizia
Lunedì 14 Marzo 2011
Il provvedimento inizia ora il complesso iter di approvazione previsto per le leggi che modificano la Costituzione. I principi contenuti nella legge non si applicheranno ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
Questi gli altri aspetti della riforma, oltre alla rilevanti modifiche in tema di magistratura.
Obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Cost.): oggi il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, per tutti i reati. La riforma mantiene l’obbligo, ma l’azione penale sarà esercitata secondo un ordine di priorità stabilito dalla legge, in funzione dell’allarme sociale. “Ciò non significherà”, ha precisato il ministro Alfano “ che quello che non è previsto nelle priorità non sarà perseguito, ma si partirà prima dalle priorità, poi, essendoci tempo, si farà tutto il resto”. Il giudice che ha la possibilità di perseguire tutti reati lo fa, in caso contrario non sceglie a sua discrezione cosa perseguire, ma secondo i criteri di legge.
Appellabilità delle sentenze di proscioglimento (art. 111 Cost): le sentenze di proscioglimento saranno appellabili solo nei casi previsti dalla legge. Contro le sentenze di condanna è sempre ammesso l’appello, salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione.
Responsabilità dei magistrati (nuovo art. 113 bis): viene introdotta una responsabilità civile per i magistrati, direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato. “La legge espressamente disciplina la responsabilità civile dei magistrati per i casi di ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale", prevede ancora la riforma, e la "responsabilità civile dei magistrati si estende allo Stato".
Ciò, ha spiegato il ministro Alfano, in una logica fondata sul presupposto che la legge è uguale per tutti: perciò se un magistrato sbaglia, in un ambito essenziale come la libertà personale, il cittadino potrà citarlo direttamente in giudizio.
Provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (nuovo art. 105 bis): spetteranno ad una Corte di disciplina della magistratura, composta da una sezione per i giudici e una per i pubblici ministeri. I componenti di ciascuna sezione "sono eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà rispettivamente da tutti i giudici e i pm". I componenti eletti dal Parlamento saranno scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di servizio, quelli eletti da giudici e pm saranno scelti, previo sorteggio degli eleggibili, tra gli appartenenti alle rispettive categorie. Contro i provvedimenti della Corte sarà ammesso ricorso in Cassazione per motivi di legittimità.
Competenze del Ministro della giustizia (art.110 Cost) Al ministro della Giustizia spettano "la funzione ispettiva, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". Riferisce ogni anno alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.
Rapporto con la polizia giudiziaria (art. 109 Cost.): nel nuovo testo il giudice ed il pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge.
La riforma costituzionale della giustizia sarà attuata da undici leggi ordinarie, per le varie materie oggetto di modifica: criteri di esercizio dell’azione penale, inappellabilità delle sentenze di primo grado in caso di assoluzione, responsabilità civile dei magistrati, ecc.
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