Il documento dell'Anf Bari e la richiesta di revoca del regolamento specializzazioni
Mercoledì 20 Ottobre 2010
Il regolamento del CNF sulle specializzazioni
Il regolamento è del 24 settembre 2009.
L’Associazione Nazionale Forense e il Sindacato Avvocati di Bari, aderente all'ANF, non hanno mancato di contestare sin da subito (e da ultimo in occasione del congresso straordinario tenutosi a Pescara nei giorni dell'8, 9 e 10 ottobre 2010) l’annunziata iniziativa del Consiglio Nazionale Forense, evidenziando - in particolare - che una simile determinazione non poteva essere sottratta alla approfondita ed irrinunciabile discussione da parte dell’intera Avvocatura Italiana, il cui Congresso - peraltro - si terrà a Genova nel prossimo Novembre.
Discussione ancora più necessaria per tutte le perplessità espresse non soltanto da parte di associazioni forensi quali ANF ed AIGA, di gran lunga le più rappresentative dell’avvocatura italiana - se non altro in termini numerici - rispetto a quelle associazioni c.d. specialistiche che tale provvedimento hanno di fatto sponsorizzato e patrocinato (UCPI, UGI, AIAF, UNCAT), ma anche da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati.
Ragioni di opportunità avrebbero dovuto indurre il Consiglio Nazionale Forense a rimettere la questione al Congresso, specie in considerazione di tutte le pesantissime implicazioni che una statuizione di tal genere inevitabilmente provocherà sull’attività professionale di degli avvocati italiani.
Sempre ragioni di opportunità, ma diverse da quelle di cui sopra, avrebbero dovuto indurre il Consiglio Nazionale Forense ad astenersi dall’adozione di qualsivoglia provvedimento in argomento giacché, come già detto, ben 11 membri sui 26 che lo compongono trovansi in regime di prorogatio.
Il regolamento, evidentemente illegittimo o forse privo - per quanto si dirà a breve - di qualsiasi valore, rappresenta niente altro che l’appiattimento del Consiglio Nazionale Forense - in quella esposta sua carente composizione - sulle posizioni molto interessate delle indicate associazioni c.d. specialistiche.
Al riguardo non è sfuggito certamente che l’iniziativa del CNF risulta intimamente determinata, indotta e pilotata da tali associazioni, che tutte e contemporaneamente nella primavera del 2010 si ritrovarono ad adottare loro propri regolamenti sulla “specializzazione” forense in segno di protesta rispetto al ritardo del legislatore nel portare avanti la discussione del disegno di legge di riforma della professione forense.
La dimostrazione dell’appiattimento del CNF sulle indicazioni delle c.d. associazioni specialistiche è ulteriormente confermata dal fatto che con quel regolamento risultano iscritte di diritto nell’elenco dei formatori le Associazioni specialistiche riconosciute dal Congresso, inclusa l’Unione delle Camere Civili, che attualmente sono riconosciute solo in base alla loro generale rappresentatività, senza che sia mai stato operato alcun controllo, né sul numero degli specialisti iscritti alle associazioni, né sul loro effettivo esercizio di attività forense specialistica.
D’altro canto, pur prevedendosi nel regolamento che tali associazioni non debbano aver alcuno scopo di lucro, il CNF ha omesso completamente di inserire il divieto che dette associazioni ed i loro dirigenti possano essere soci o in qualsiasi altro modo partecipi di società, associazioni o enti aventi fini di lucro, e che la formazione e le scuole debbano essere gestite dalle associazioni iscritte negli elenchi direttamente e senza intermediari.
Non è sfuggito nemmeno agli avvocati italiani quanto denunciato da ANF in questi giorni, e cioè che quattro delle indicate associazioni c.d. specialistiche, ispiratrici del contestato Regolamento del CNF, hanno già costituito nei mesi scorsi una società, evidentemente avente scopo di lucro, la Gnosis Forense s.r.l.., nel cui oggetto sociale rientra "la gestione delle attività e dei servizi necessari alla realizzazione e al funzionamento delle scuole di alta formazione per la specializzazione professionale".
Ecco disvelato come quelle associazioni c.d. specialistiche, che - grazie a quel regolamento da esse stesso ispirato al CNF - dovrebbero assumere il ruolo di garanti senza scopo di lucro della professionalità della classe forense italiana, già prima della emanazione del regolamento avevano approntato i mezzi e predisposto gli strumenti per lo sfruttamento privatistico e la gestione imprenditoriale di enormi flussi economici da estrarre da tutti i 240.000 avvocati italiani, oggi in balia di una cerchia ristrettissima di interessi.
Infine ed a conferma della inadeguatezza, della farraginosità e della assoluta mancanza di qualsivoglia serio approccio al problema delle specializzazioni ed ai problemi dell’avvocatura italiana, non riesce comprensibile come mai siano state previste tra le specializzazioni branche del diritto civile (considerato nella sua interezza una macro area), quali il diritto di famiglia, quello della responsabilità civile e delle assicurazioni, della concorrenza, ecc…, nel mentre per il diritto penale e per quello amministrativo, non siano state individuate aree di specialità, nonostante trattasi di veri e propri settori o macro aree del diritto che hanno in sé ed incontestabilmente plurime speciali discipline (si pensi per ildiritto penale ai reati ambientali, a quelli finanziari, a quelli urbanistici, a quelli societari, a quelli fallimentari, a quelli in materia di sicurezza del lavoro, ecc…, ovvero per ildiritto amministrativo all’area del pubblico impiego, a quella urbanistica, a quella degli appalti pubblici, a quella elettorale ecc…).
Né francamente possono ritenersi neanche lontanamente convincenti le argomentazioni svolte dal CNF nella relazione esplicativa e di accompagnamento del regolamento, ove si afferma che “ … per quanto riguarda gli ambiti collegati alla macroarea del diritto civile … si è ritenuto di non identificare come oggetto di possibile specializzazione in quanto tale, trattandosi di settore troppo vasto e rispetto al quale la stessa suddivisione in sei libri del codice civile, segnala la complessità e la sua articolazione in ambiti dotati di propri caratteri distintivi. Uguale criterio non è stato seguito per il diritto penale e per il diritto amministrativo; per il primo, svolgendo la conoscenza dei meccanismi del processo ruolo determinante ed imprescindibile, qualsiasi sia il sottosettore di specializzazione individuato; per il secondo, trattandosi di materia non adeguatamente scomponibile”.
Questi i concetti propinati agli avvocati nella relazione del CNF!
Non meno discutibile, poi, è la disciplina transitoria prevista nel regolamento!
Tuttavia, oggi non è questo il punto cruciale della questione.
Prima o poi il tema delle specializzazioni vedrà coinvolta l’intera Avvocatura ma oggi la nostra attenzione deve concentrarsi su un regolamento del quale è lecito dubitare.
Sebbene sia tuttora in vigore la legge professionale forense n. 1578 del 1933 che all'art. 91 recita “Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”, oggi abbiamo a che fare con un regolamento (l’ennesimo!) del CNF e dobbiamo discutere sul come porci rispetto ad esso, rispetto a chi lo ha emanato, rispetto alla sua valenza.
Il Sindacato Avvocati di Bari è del parere di prepararsi in tempi rapidissimi per una dura e caparbia battaglia politica contro lo strapotere - anche regolamentare, non previsto in materia dalla vigente legge professionale, e più volte denunciato - del CNF, che, inoltre, in scadenza di mandato e privo del numero di consiglieri previsto per legge adotta un provvedimento (l’ennesimo) destinato ad incidere sulla vita professionale degli avvocati.
E l’iniziativa e la battaglia politica si impongono perché, se è vero che un Consiglio dell'Ordine può svuotare di contenuti il regolamento del CNF non riconoscendone la relativa potestà, è anche vero che l’Avvocatura ha il dovere di elaborare iniziative concrete (e forse anche rischiose) per tutelare la professione.
E' a tutti note che l’Ordine degli Avvocati di Bari ha adottato - in sede di aggiornamento professionale - un proprio regolamento, così tutelando di fatto i propri iscritti, e non risulta che il CNF abbia adottato iniziative contro l’Ordine. Correttivo analogo potrebbe essere annunciato dall’Ordine di Bari sul tema in questione e anche in questo caso sarebbe assicurata una concreta tutela ai suoi iscritti.
Il quesito che ne deriva è: che valore reale ha questo regolamento? Qual è la sanzione derivante dalla sua inosservanza? Abbiamo forse notizie in ordine ad iniziative disciplinari intraprese dal CNF in danno dei colleghi (anche di Bari) per la mancata osservanza del regolamento sull’aggiornamento professionale? Non risulta niente di tutto ciò.
Se “specializzazione” dev’essere così sia, ma che ciò avvenga almeno con un provvedimento di legge che la preveda e la regolamenti
Allora, come deve porsi l'Avvocatura rispetto a tutto ciò?
Possono i singoli Avvocati e le Associazioni provocare interventi dei rispettivi Ordini di appartenenza?
Vogliamo provocare l’elaborazione, tra tutti i delegati al Congresso Nazionale di Genova, di una mozione da presentare a fine novembre per dire con forza: “tu CNF, questo regolamento non lo puoi adottare e lo devi ritirare!”
Questo è il compito che oggi tutti NOI siamo chiamati a svolgere!
Sindacato Avvocati di Bari – aderente ANF
Il Segretario
Luigi Pansini
Sindacato Avvocati Bari
Piazza Enrico De Nicola, 1
70123 Bari
tel./fax 0805798198
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