Il Consiglio nazionale sulla riforma dell\'ordinamento forense
Mercoledì 17 Novembre 2010
Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunitosi in Roma nei giorni 26 e 27 settembre 2009
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udita la relazione del Segretario Generale;
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all’esito dell’ampio dibattito svoltosi;
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richiamati i propri precedenti deliberati sul punto;
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esaminato il progetto di riforma dell’OPF attualmente all’esame della commissione giustizia del Senato;
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rilevato che lo stesso rappresenta un modello di governance fortemente centralizzato e burocratizzato e ripropone un modello di avvocatura antica, avulsa dall’attuale contesto di riferimento;
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ribadito che l’ANF ritiene, invece, che una effettiva riforma dell’ordinamento professionale forense debba concentrarsi sul futuro possibile dell’avvocatura italiana e sulle sfide, anche in termini di competenza e concorrenza, con le quali la stessa sarà chiamata a misurarsi;
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ritenuto che la riforma dell’OPF debba essere improntata, tra l’altro, ai seguenti principi:
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definire l’avvocato quale professionista libero, autonomo ed indipendente, che svolge attività di rango costituzionale a difesa e tutela dei diritti;
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semplificare e limitare la potestà regolamentare primaria e secondaria affidata ad organismi dell’avvocatura ed individuazione degli ambiti specifici di intervento anche statuale di regolamentazione, stante l’opportunità di garantire, anche in sede comunitaria, la tutela del rilevante interesse pubblico all’esercizio corretto della professione sull’intero territorio nazionale;
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superare l’attuale modello CNF-centrico, anche attraverso la previsione normativa di ulteriori organismi dell’avvocatura, eletti con criteri di rappresentanza diretta, proporzionale e con voto limitato rispetto al numero degli eligendi, a garanzia delle minoranze e favorendo le pari opportunità;
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prevedere l’ampliamento dei settori di attività professionale, da svolgere non in regime di esclusiva, ma nel rispetto delle regole della concorrenza e della interdisciplinarietà;
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prevedere la possibilità di istituire, quale forma ulteriore dell’esercizio della professione forense, società di persone e di capitali, limitatamente a soggetti iscritti in albi professionali;
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prevedere che la professione di avvocato, possa essere esercitata anche in forma di lavoro subordinato o parasubordinato, ma solo all’interno degli studi professionali, assicurando, in tale ipotesi, una retribuzione adeguata e la tutela previdenziale e assicurativa, con iscrizione alla Cassa di Previdenza forense, mediante l’istituzione di apposito fondo;
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prevedere una periodica verifica dell’esercizio continuativo della professione al fine del mantenimento dell’iscrizione all’albo da effettuarsi sulla base di criteri che tengano conto sia del reddito professionale che dell’attività effettivamente svolta, disciplinando il regime delle deroghe ed eccezioni;
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ribadire le attuali incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività commerciali, imprenditoriali, professionali, nonché con il lavoro subordinato, eccetto quanto previsto per le figure all’interno degli studi;
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stabilire anche per i tirocinanti le stesse incompatibilità previste per gli avvocati;
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consentire al tirocinante di svolgere attività di patrocinio in nome proprio;
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prevedere tariffe minime e obbligatorie solo nelle materie riservate;
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prevedere che la formazione permanente sia libera, pluralista e non obbligatoria;
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prevedere che siano disciplinate in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale modalità e condizioni per il conseguimento, il mantenimento e l’utilizzo dei titoli di specializzazione. Prevedere che il conseguimento di titoli di specializzazione non attribuisca riserva di attività professionale nella specifica materia;
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mantenere la funzione disciplinare in sede domestica ma con la previsione di collegi giudicanti distinti dagli organi con poteri istruttori, entrambi con componenti non facenti parte dei consigli dell’ordine;
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salvaguardare nei procedimenti disciplinari i principi di difesa e contraddittorio. Separare le funzioni istruttorie da quelle giudicanti. Definire le incompatibilità per le funzioni giudicanti;
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prevedere lo svolgimento di adeguati test d’ingresso per l’accesso alla professione, se necessari al fine di garantire un elevato livello qualitativo della prestazione professionale;
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prevedere che per accedere alla professione forense sia necessario conseguire una laurea specialistica, il cui corso sia accessibile a numero programmato;
DELIBERA
di dare mandato al Segretario Generale e al Direttivo per l’attuazione dei principi contenuti nel presente deliberato, rappresentando le istanze dell’Associazione in tutte le competenti sedi e nelle forme che riterranno più opportune.
Roma, 27 settembre 2009
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