Deliberato del Consiglio nazionale del 3 febbraio del 2007 sulla formazione
Martedì 10 Gennaio 2012
Il Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale Forense, riunito in Bologna nei giorni 3 e 4 febbraio 2007
LETTO
Il regolamento sulla Formazione permanente, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 18 gennaio 2007
RILEVATO
che vanno fortemente disapprovate le modalità attraverso le quali il massimo organo istituzionale dell’Avvocatura ha ritenuto, dopo la diffusione di una prima parziale bozza nel luglio del 2006, di procedere all’approvazione di un regolamento di tale portata senza che sul tema della formazione permanente degli avvocati e sulle necessarie scelte di fondo si sia avviato un articolato dibattito, quanto meno con i Consigli dell’Ordine e con le Associazioni Forensi;
che, in un momento in cui il Parlamento è impegnato in una ridefinizione dei compiti delle Istituzioni Ordinistiche, deve ritenersi quanto mai inopportuna la deliberazione assunta, anche e soprattutto perché il quadro normativo finale potrebbe essere profondamente differente dall’attuale e quindi non consentire l’attività ipotizzata. Il che si tradurrebbe, tra l’altro, in uno spreco delle risorse adoperate per la sua predisposizione. Senza considerare la verosimile impossibilità che le istituzioni forensi locali possano far fronte in maniera efficace ai compiti loro affidati, data la complessità degli stessi.
CONSIDERATO
Quanto alla legittimità:
allo stato, non è dato riscontrare in capo al Consiglio Nazionale Forense alcuna potestà regolamentare in materia (che pure pretende di esercitare), ciò concretando una evidente violazione del principio di legalità, secondo il quale ogni potere pubblico deve trovare la sua fonte in una previsione di carattere legislativo e deve essere esercitato nell’ambito dello schema preordinato dalla legge. Il che, evidentemente, legittima seri e fondati dubbi sull’efficacia vincolante del regolamento;
l’accentramento in capo al CNF e ai Consigli degli Ordini di funzioni diverse e peraltro tra loro in evidente conflitto (accreditamento, formazione, verifica) comporta un ulteriore problema di compatibilità dello strumento regolamentare con la normativa vigente in materia di libera concorrenza;
Quanto al merito:
i meccanismi di “formazione professionale permanente” attraverso l’attribuzione di crediti, secondo le deludenti modalità già sperimentate da altri Ordini Professionali, devono ritenersi assolutamente inadeguati rispetto alla dichiarata finalità di “tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività”, in quanto il sistema ipotizzato renderà formalmente identiche le competenze professionali di quanti avranno conseguiti i crediti, senza però che alla forma corrisponda un effettivo riscontro delle aumentate capacità professionali di ciascuno;
l’unica valida alternativa è rappresentata dalla realizzazione di un diffuso circuito di specializzazioni verificate, anche secondo la espressa previsione del disegno di legge sulla riforma delle professioni intellettuali in discussione al Parlamento, che consentirà al cliente – consumatore di essere preventivamente informato sulle effettive competenze e professionalità dell’avvocato e di scegliere, annullando ogni eventuale asimmetria informativa, il proprio legale di fiducia;
DELIBERA
di trasmettere il regolamento approvato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato affinchè, nell’esercizio dei propri poteri , ne verifichi la compatibilità con la normativa vigente in materia di libera concorrenza, invitando nel contempo il Consiglio Nazionale Forense a riesaminare la posizione assunta, anche sospendendo l’efficacia del regolamento approvato, in attesa del vaglio dell’Autorità Antitrust.
Bologna, 4 febbraio 2007.
Il Consiglio Nazionale ANF
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